Facciamo un po’ di chiarezza

 

Da qualche giorno stanno circolando informazioni, non sempre corrette, sui nuovi aumenti delle bollette elettriche che tutti i clienti dovranno sostenere per compensare i mancati pagamenti dei clienti morosi.

Come stanno le cose?

Le società di vendita oltre al prezzo della materia prima fatturano ai clienti finali gli oneri generali di sistema, le componenti relative ai servizi di rete (trasporto e dispacciamento) e le accise.

Gli oneri generali di sistema sono stati introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
Figurano tra di essi oneri a copertura dei costi di smantellamento del nucleare, incentivi alle fonti rinnovabili, a copertura delle agevolazioni tariffarie per i treni, per il sostegno alla ricerca, per la copertura dei bonus sociali a favore di soggetti in difficoltà, e altro ancora.

Vengono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione e negli ultimi anni hanno rappresentato una quota crescente e sempre più importante della spesa totale dei clienti finali per l’energia elettrica.

Il meccanismo è il seguente: le società di distribuzione fatturano alle società di vendita gli oneri generali e le società di vendita (come AEG) li riscuotono dai clienti finali.
L’incasso relativo agli oneri generali rappresenta quindi un costo passante e non una fonte di marginalità per le società di vendita, che prestano in sostanza un’attività di mera riscossione.

Le società di distribuzione, a loro volta, li versano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) che li destina alle diverse finalità sopracitate.

La catena si è interrotta con il fallimento di alcune società di vendita, che non hanno quindi pagato gli oneri di sistema alle società di distribuzione, sebbene queste ultime li avessero già versati a CSEA.

Questo ha generato uno squilibrio che ha indotto l’Autorità di settore (ARERA) ad intervenire con la delibera numero 50/2018, delibera con la quale l’ARERA ha definito il meccanismo di reintegrazione degli oneri generali di sistema versati, ma non riscossi dalle imprese distributrici. La delibera riguarda le società di distribuzione e CSEA, non ancora i clienti finali.

L’ARERA rimanda invece a provvedimenti successivi la definizione delle regole per reperire le somme mancanti. Sino a quando non saranno noti i nuovi provvedimenti dell’Autorità, non è possibile valutare quali siano gli effetti sulle prossime bollette elettriche.
Le cifre riportate in questi giorni con tono allarmistico da mezzi di comunicazione o sui social sono in ogni caso prive di carattere di ufficialità e non corrispondono ad alcuna indicazione dell’ARERA.

Riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato stampa con cui l’ARERA chiarisce la questione:

Elettricità: su oneri generali provvedimento solo per particolare casistica a seguito decisioni giustizia amministrativa

Milano, 14 febbraio 2018

In riferimento a notizie di stampa pubblicate oggi da un quotidiano legate a provvedimenti dell’Autorità su presunti riconoscimenti di oneri della morosità su tutti i clienti finali, l’Autorità precisa che il provvedimento citato (deliberazione 50/2018) riguarda solo una particolare casistica, limitata numericamente, e solo una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge. In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati ma non incassati da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, di fatto sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia.

Un meccanismo, parziale e circoscritto finalizzato a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, che l’Autorità ha strutturato in tal modo per adempiere ad una serie di sentenze della giustizia amministrativa che hanno annullato le precedenti disposizioni dell’Autorità in tema. La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema. Le pronunce della giustizia amministrativa sostengono che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, nè ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita, negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.

 

 

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