AEG Cooperativa ha aderito volontariamente alla procedura di ripristino nei casi di contratti ed attivazioni non richieste di forniture di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Arera n. 228/2017/R/com.

La procedura di ripristino è una procedura volontaria che consente al Cliente di ritornare a essere servito dal suo fornitore precedente alle medesime condizioni economiche in essere prima che avvenisse il passaggio ad altro venditore.

La procedura si applica a seguito di reclami per contratti contestati al venditore non richiesto.

In particolare, la suddetta procedura prevede che, nel periodo di fornitura relativo al contratto contestato dal Cliente, venga applicata una tariffa agevolata come previsto dall’art.15 della Delibera 228/2017.

Di seguito le informazioni cu come attivare la procedura di ripristino.

Se ritieni di non aver mai stipulato un contratto di fornitura gas e/o energia elettrica con un fornitore, oppure ritieni che l’agente commerciale ti abbia dato spiegazioni non corrette oppure abbia omesso alcune informazioni utili, hai diritto di reclamare. In questo caso devi inviare un “reclamo per contratto non richiesto” al nuovo fornitore (ovvero il venditore non richiesto).

Il cliente domestico dovrà contestare subito la fornitura al nuovo venditore (venditore non richiesto) inviando un reclamo entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta (o prima se ne viene a conoscenza con altri mezzi).

Se il venditore non richiesto accoglie il reclamo (in assenza di evidenze documentali che provino il rispetto delle misure preventive per la conferma del contratto e se ha aderito alla procedura di rispristino) dovrà comunicare al cliente:

  • la possibilità di aderire volontariamente alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato (con le modalità e le rispettive tempistiche), con l’applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche definite da ARERA (Tutela);
  • la facoltà, nel caso di non adesione alla procedura ripristinatoria, di attivare (come condizione necessaria per poi poter accedere alla giustizia ordinaria) la Conciliazione presso Arera;
  • il diritto del cliente di accedere in ogni momento (anche in esito alla procedura di ripristino) agli altri mezzi di ricorso amministrativi e/o giudiziari per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dall’ordinamento.

Se il venditore non richiesto rigetta il reclamo (tipicamente perché ritiene di avere tutta la documentazione in ordine) dovrà inoltre comunicare al cliente che, se aderisce alle misure ripristinatorie il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del consumatore per una verifica documentale in merito al rispetto da parte del venditore delle misure preventive.

  • In caso di mancata risposta al reclamo da parte del venditore, il cliente si potrà rivolgere direttamente allo Sportello, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.

 

Il cliente domestico dovrà comunicare al venditore non richiesto la volontà di aderire alla procedura ripristinatoria entro 20 giorni solari, dalla data di invio della risposta motivata al reclamo, da parte del venditore, mediante posta elettronica.

Il fornitore non richiesto deve stornare le bollette emesse ed emetterne di nuove, calcolando i prezzi con le condizioni economiche stabilite dall’Autorità.